Relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”)
La regione Emilia Romagna nel Comitato del 26/ gennaio 2007 ha recepito il nuovo Regolamento (CE) del 15 dicembre 2006 n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore. Alla luce di ciò sono state apportate interessanti novità ai criteri operativi della L.R. 3/99 ART 40 di seguito evidenziati: 1) INSERIMENTO NUOVI SETTORI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO. A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento (CE) del 15 dicembre 2006 n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore, vengono inclusi all’incentivazioni nuovi settori: i “Trasporti” del quale l’unica limitazione riguarda la classe 60.24 “Trasporto merci su strada”: per tale classe non è ammesso l’acquisto di veicoli per il trasporto merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi; “la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” divisione D classe 15. 2) ADEGUAMENTO MASSIMALI DI CONTRIBUTO (VEDI ART 4 DEL REGOLAMENTO): A seguito dell’entrata in vigore del citato Regolamento comunitario, il Comitato ha approvato i seguenti nuovi massimali di contributi concedibili da applicare dall’1 gennaio 2007: € 200.000,00, su un periodo di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario entro il quale la domanda è presentata ad Artigiancredit, alle banche e/o alle società di leasing e i due esercizi finanziari precedenti); € 100.000,0, su un periodo di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario entro il quale la domanda è presentata ad Artigiancredit, alle banche e/o alle società di leasing e i due esercizi finanziari precedenti), limitatamente al settore di attività economica Ateco 2002 rientrante nel gruppo 60.2 “Altri trasporti terrestri”.
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