Il Decreto 4 Dicembre 2018, n° 525, recante il calendario dei divieti di circolazione fuori dai centri abitati per l’anno 2019 per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate, alla data della presente nota non è stato ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; nonostante ciò, l’Organo di controllo, in data 12.12.2018, ha provveduto a registrarlo al n°1, foglio 2939 e pertanto, di fatto, i suoi contenuti non dovrebbero essere più cambiati. In ogni caso, per l’ufficialità dei contenuti, si rinvia alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il CALENDARIO 2019 contiene un monte ore complessivo di divieti (946 ore – 75 giorni comprensivi delle domeniche e dei giorni festivi che cadono di giorno feriale) inferiore di 40 ore a quello stabilito per l’anno 2018 ed a quello del 2017 (986 ore in entrambi gli anni), ci sono però 8 ore in più per ciò che riguarda le ore di divieto che ricadono in giorni lavorativi:


Il comma 3, del Decreto 4 Dicembre 2018, n° 525, prevede, come previsto sin dal 28.11.2013, che entro tre mesidalladatadientratainvigoredelledisposizionidelcalendariodeidivietidicircolazione, siaverificata, la possibilità di apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare i livelli di sicurezza della circolazione con misure atte a favorire un incremento di competitività dell’autotrasporto.

 

Di seguito riportiamo una SINTESI del contenuto del Decreto 4.12.2018, n°525 recante «direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2019».

Dal 1° Gennaio 2019 le giornate di divieto, sono le seguenti ( Decreto 4.12.2018 n°525 ) :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le disposizioni generali dei divieti di circolazione si applicano anche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni; le stesse disposizioni si applicano inoltre ai veicoli provenienti o diretti a San Marino e Città del Vaticano, nonché ai veicoli che trasportano merci pericolose anche se aventi massa complessiva inferiore a 75 Q.li.

I veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose della e 7 (Materiali fissili e , , dovranno rispettare i divieti di circolazione così come individuati dal Decreto n° 525 del 4 Dicembre 2018; gli stessi veicoli ADR ( con massa inferiore a 7,5 Ton che trasportano ADR Classi 1 e 7), sono soggetti ai seguenti ed ULTERIORI orari e periodi di divieto : dalle ore 08.00 alle ore 24.00 di ogni sabato e dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 25 Maggio all’8 Settembre 2019 .

N.B. Le informazioni divulgate con questa nota, costituiscono un SUNTO di quanto contenuto nel più volte richiamato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 Dicembre 2018, n°525, per una più dettagliata lettura si rinvia al decreto stesso.
Di seguito si sintetizzano le regole a cui dovranno attenersi, ai fini della circolazione, i mezzi rientranti nel campo di applicazione del suddetto Decreto 4 Dicembre 2018.

ADR –

radioattivi)

anche quelli con massa complessiva INFERIORE a 75 Quintali

Classe 1 (Esplosivi)

2

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE 2019 : AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI (Decreto 4.12.2018, n°525):

AGEVOLAZIONI
– In caso di circolazione del solo trattore stradale, il limite di massa (7,5 ton.) è riferito unicamente alla massa dello stesso. Tale limitazione non

sussiste se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del

trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea documentazione attestante l’avvenuta riconsegna
VEICOLI PROVENIENTI DALL’ESTERO
– Per i veicoli provenienti dall’estero (muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio e la destinazione del carico) l’inizio del

divieto è posticipato di 4 ore. Nel caso la deroga coincida con il periodo di riposo e in presenza di un solo conducente, il posticipo di ore 4 è

utilizzabile al termine del periodo di riposo stesso. SARDEGNA E SICILIA

  • –  Per i veicoli diretti all’estero (muniti di idonea documentazione attestante la destinazione) l’orario di termine del divieto è anticipato di 2 ore.
  • –  Per i veicoli provenienti dalla Sardegna o diretti in Sardegna (purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine e/o la destinazione) l’inizio e lafine del divieto sono, rispettivamente, posticipato e anticipato di 4 ore
  • –  Per i veicoli che circolano in Sardegna provenienti dalla restante parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazioneattestante l’origine del viaggio, l’inizio del divieto è posticipato di 4 ore. La stessa deroga vale per i veicoli che circolano in Sicilia provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale e che si avvalgono del traghettamento, ad eccezione di quelli provenienti dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio.
  • –  I divieti di cui al presente calendario non si applicano ai veicoli che circolano in Sardegna e diretti ai porti dell’isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la restante parte del territorio nazionale purché muniti di documentazione attestante la destinazione e di prenotazione o biglietto per l’imbarco. Analoga deroga vale per i veicoli che circolano in Sicilia (con l’eccezione di quelli diretti in Calabria attraverso i porti di R. Calabria e Villa S. Giovanni).
  • –  Salvo quanto disposto sopra, per tenere conto delle difficoltà di traghettamento da e per la Calabria, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, che utilizzano i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, l’orario di inizio del divieto e quello di fine sono rispettivamente posticipato ed anticipato di ore due oreGENOVA

 Per i veicoli provenienti e/o diretti al Porto di Genova, muniti di idonea documentazione attestante origine-destinazione carico, l’orario di inizio

e quello di termine è, rispettivamente, posticipato ed anticipato di quattro ore .
TRASPORTI INTERMODALI
– Per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale, come definiti dalla Legge n°240/1990 (Bari, Bologna, Catania, Cervignano, Jesi, Livorno,

Marcianise, Nola, Novara, Orte, Padova, Parma, Pescara, Prato, Roivalt Scrivia, Torino, Vado Ligure, Venezia, Verona) e ad altri terminali intermodali collocati in posizione strategica ( Busto Arsizio, Domodossola, Melzo, Milano smistamento, Mortara, Portogruaro, Rovigo, Trento, Trieste, Voltri), che trasportano merci o unità di carico dirette all’estero, l’orario di termine del divieto è anticipato di 4 ore. La stessa anticipazione si applica anche ai veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) nonché ai complessi veicolari scarichi, destinate all’estero tramite gli stessi interporti, porti ed aeroporti, purché muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci.

VEICOLI E COMPLESSI DI VEICOLI NON SOGGETTI AI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE (ANCHE SE CIRCOLANO SCARICHI)

  1. Adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza (VVFF, protezione civile, società di erogazione gas, luce, acqua,ecc.)
  2. Smaltimento rifiuti delle e per conto delle amministrazioni comunali, muniti di apposita documentazione rilasciata dall’Amministrazione
  3. Appartenenti al Dipartimento per le Comunicazioni dello Sviluppo Economico o alle Poste Italiane nonché quelli di supporto alle Poste Italiane SpA e quelli adibiti aservizi postali ai sensi del decreto legislativo 22/07/1999, n. 261 in virtù di licenza rilasciata dal Dipartimento per le Comunicazioni dello Sviluppo Economico, ancheestera
  4. Adibiti al servizio radiotelevisivo
  5. Adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo sia pubblico che privato
  6. Adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate da effettuarsi o effettuate nell’arcodelle 48 ore
  7. Adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo di aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili
  8. Adibiti al trasporto di forniture e viveri o di altri servizi indispensabili per la marina mercantile muniti di idonea documentazione
  9. Adibiti esclusivamente al trasporto di: giornali, quotidiani, periodici – prodotti per uso medico
  10. Classificati macchine agricole ai sensi dell’art.57 del D.L.gv 285/92 e ss mm ii, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non compresenella rete stradale di interesse nazionale di cui al Decreto Legislativo 29.10.1999 n°461;
  11. Costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico
  12. Autocisterne per il trasporto di alimenti per animali da allevamento
  13. Autocisterne per trasporto di latte fresco
  14. Adibiti allo spurgo di pozzi neri e condotti fognari
  15. Adibiti al trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP
  16. Adibiti al trasporto di prodotti agricoli che non richiedono il regime ATP quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, latticini freschi, derivatidel latte freschi, fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati, pulcini destinati all’allevamento, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero nonché i sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali, uova da cova (con specifica attestazione all’interno della scheda di trasporto o del documento equipollente)
  17. Con prenotazione (limitatamente ai giorni feriali) per revisione (percorso più breve e non autostradale) purché il veicolo sia munito di prenotazione
  18. Rientro alla sede purché il veicolo non si trovi ad una distanza maggiore a 50 Km dalla sede a decorrere dall’orario di inizio del divieto e non sipercorrano tratte autostradale (la sede va documentata con certificato della CCIAA)
  19. Trattori isolati impiegati per il trasporto combinato per il rientro alla sede dell’impresa intestataria del veicolo
  20. veicoli carichi impiegati in trasporti combinati (strada-rotaia o strada-mare) a condizione che, la parte iniziale o terminale del tragitto effettuatasu strada, non può superare 150 Km in linea d’aria dal porto o dalla stazione F.S di imbarco o sbarco.
  21. Il divieto non si applica ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare diretti ai porti per utilizzare tratte marittime di cui all’art. 1 del D. delministero dei trasporti 31.01.07 purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco.

Ulteriori deroghe sono previste a fronte di regolare autorizzazione prefettizia.
N.B. Le presenti informazioni costituiscono un sunto di quanto contenuto nell’apposito Decreto del Ministero dei Trasporti n° 525 del 4.12.2018, per una più dettagliata lettura si rinvia al decreto stesso.

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