Approvato dal Consiglio dei Ministri un decreto legge che prevede la proroga del termine dell’entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica solo per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione.
Più precisamente, l’obbligo di documentare con fattura elettronica gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione scatterà dal 1° gennaio 2019 e non più dal 1° luglio di quest’anno.
Non sono interessate alla proroga le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori stipulato con l’Amministrazione Pubblica, per le quali l’obbligo della fattura elettronica scatterà quindi dal prossimo 1° Luglio.
Confermati gli obblighi di emissione di fattura elettronica, a partire dall’1/07/2018, per tutte le operazioni di cessione di benzina e gasolio per autotrazione effettuate tramite soggetti “diversi” dai distributori stradali (es: rivenditori all’ingrosso di carburante oppure acquisti dal distributore interno alla cooperativa di autotrasporto).
Confermata, dall’01/07/2018, la necessita’ di effettuare con mezzi “tracciabili”, appositamente individuati, i pagamenti delle somme dovute per gli acquisti di tutti i carburanti e lubrificanti per autotrazione, da parte delle imprese, pena l’impossibilita’ di dedurre i costi sostenuti e detrarre l’iva.
Partiranno con la fattura elettronica il 01/07/2018 anche i soggetti subappaltatori e subcontraenti in appalti pubblici che forniscono beni e servizi direttamente al soggetto capofila che ha stipulato l’appalto con l’ente pubblico.
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