Esonero triennale strutturale all’occupazione giovanile stabile – le istruzioni Inps

L’Inps ha pubblicato la circolare 2 marzo 2018, n. 40 con la quale ha fornito le istruzioni operative riguardo al nuovo esonero.

L’esonero strutturale all’occupazione giovanile stabile è applicabile alle assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate a partire dal 1/1/2018 da datori di lavoro privati ed ha durata di 36 mesi. Il beneficio contributivo spetta per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate con soggetti di età fino a 29 anni e 364 giorni e, esclusivamente per le assunzioni effettuate nell’anno 2018, con soggetti di età fino a 34 anni e 364 giorni, a condizione che i medesimi lavoratori non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. Inoltre, in caso di riassunzione del medesimo lavoratore, per il quale è già stato fruito parzialmente dell’esonero, lo stesso o altro datore di lavoro può continuare a godere per il periodo residuo dell’esonero a prescindere dall’età del lavoratore e dalla pregressa titolarità del lavoratore di un rapporto a tempo indeterminato. Al fine di facilitare la verifica dei requisiti di accesso all’esonero, l’Inps comunica di aver messo a disposizione del datore di lavoro un apposito applicativo. Il servizio consente al datore di lavoro di conoscere, digitando il codice fiscale del lavoratore, l’esistenza di pregressi rapporti di lavoro a tempo indeterminato antecedenti al 1/1/2018 o istaurati a partire da tale data, anche al fine di verificare il periodo residuo di spettanza dell’agevolazione già parzialmente fruita. Tuttavia, l’esito della verifica dell’Inps non ha valore certificativo, in quanto lo stesso istituto afferma di non possedere tutte le informazioni utili; pertanto, l’Inps suggerisce che i datori di lavoro continuino ad acquisire dai lavoratori le relative dichiarazioni. Inoltre, in merito alla modalità di accesso all’esonero, l’istituto non fornisce nella circolare indicazioni rispetto alla necessità di richiedere l’attribuzione di un apposito codice di autorizzazione dedicato alle assunzioni agevolate in esame. Tuttavia, nelle istruzioni contenute nella circolare in commento, l’Inps sembra ritenere già recuperabile il beneficio contributivo a conguaglio in denuncia Uniemens a partire dalla competenza di marzo 2018, compresi gli arretrati di gennaio e febbraio 2018 nelle denunce Uniemens di competenza marzo, aprile e maggio 2018. Si può ritenere, pertanto, che l’agevolazione sia fruibile senza necessità di presentare domanda, né di richiedere l’attribuzione di un codice autorizzazione. L’esonero strutturale all’occupazione giovanile stabile essendo è generalizzato e, quindi, potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati a prescindere dall’ubicazione territoriale della sede di lavoro e dal settore economico in cui operano, è escluso dall’ambito di applicazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Conseguentemente, si ritiene che l’esonero sia fruibile senza necessità di verificare il rispetto del limite “de minimis” o, in alternativa, l’incremento occupazionale netto.

 

INAIL – riduzione premi legge 147/2013 anno 2018

A seguito della pubblicazione del Decreto Interministeriale che ha recepito la determinazione del proprio Presidente, l’INAIL con la circolare n.13 del 2 marzo 2018, conferma che la riduzione dei premi per andamento infortunistico favorevole spettante per l’anno 2018 è pari al 15,81%. Tale misura, che corrisponde a quella applicata in sede di rata anticipata dovuta per il 2018 in occasione dell’autoliquidazione 2017/18, scaduta lo scorso 16 febbraio, potrà quindi essere applicata anche alla regolazione per lo stesso anno, da versare con l’autoliquidazione 2019. L’istituto evidenzia tuttavia che detta riduzione potrà essere applicata salvo che nel corso del 2018 non intervenga la revisione della tariffa dei premi.

 

Sisma – sospensione delle ritenute di lavoro dipendente e ripresa dei versamenti

A richiesta dei lavoratori dipendenti residenti nei comuni colpiti da eventi sismici del centro Italia i datori di lavoro/sostituto d’imposta per il periodo 1/1/2017 – 31/12/2017 hanno sospeso le ritenute sui redditi da lavoro dipendente. Al termine del periodo d’imposta o all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta ha inoltre, effettuato il conguaglio di fine anno, indicando nella Certificazione Unica (CU) l’ammontare delle ritenute operate e l’ammontare delle ritenute sospese. A fronte degli adempimenti posti in essere dal sostituto d’imposta, entro il 31/5/2018 è prevista la riscossione delle ritenute non operate.

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 19/E del 6/3/2018 ha comunicato che il sostituito alla ripresa dei versamenti dovrà provvedere autonomamente nei termini previsti in unica soluzione oppure mediante rateizzo fino ad un massimo di 24 rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal 31/5/2018. Il sostituto può accedere alla rateizzazione delle ritenute non operate anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro (inoccupazione, decesso) oppure in caso di revoca della sospensione già richiesta.

 

Lavoro a chiamata – riqualificazione del rapporto in mancanza del Documento di Valutazione dei Rischi

Il ricorso al lavoro intermittente è vietato ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L’inosservanza di tale divieto non è tuttavia espressamente sanzionato dalla legge. Nel confermare l’orientamento già espresso in precedenti interventi, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la lettera circolare n.49 del 15 marzo 2018, ha ribadito che l’instaurazione di un rapporto di lavoro intermittente da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi, comporta la conversione del rapporto in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In caso di conversione, i trattamenti, retributivo e contributivo, dovranno essere corrisposti in base al lavoro, in termini quantitativi e qualitativi, realmente effettuato sino al momento della conversione. Di norma il rapporto scaturente dalla riconversione potrà pertanto essere a part time.

 

Malattia – permanenza notturna presso le unità operative di Pronto Soccorso

L’INPS con il Messaggio n. 1074 del 09/03/2018 ha chiarito le modalità operative con riferimento all’indennità di malattia nei casi di permanenza prolungata, anche per più giorni, di pazienti presso le unità operative di pronto soccorso (OBI – Osservazione Breve Intensiva, DB – Degenza Breve e similari). Tali casi vengono equiparati al ricovero ospedaliero e conseguentemente devono essere considerati tali anche ai fini della tutela previdenziale, ove prevista, e della correlata certificazione medica da produrre.

L’Istituto si focalizza sulle seguenti due fattispecie: 1). situazioni che richiedono ospitalità notturna del malato equiparabili, ai fini previdenziali, ad un ricovero; in tal caso, il lavoratore dovrà farsi rilasciare, ove nulla osti da parte della struttura ospedaliera, apposito certificato di ricovero; 2). situazioni che si esauriscono con dimissione del malato senza permanenza notturna presso la struttura da gestire per gli aspetti dell’indennità Inps come evento di malattia; il certificato da produrre sarà quindi quello di malattia. Qualora anche a fronte di ospitalità notturna presso le unità operative di pronto soccorso non venga rilasciato il certificato di ricovero bensì di malattia, per consentire la corretta gestione dell’evento, il lavoratore è tenuto a fornire ulteriori elementi utili per l’istruttoria inviando all’INPS e al proprio datore di lavoro apposita documentazione (es. certificato di degenza o di dimissioni dall’ospedale) dalla quale sia rilevabile la citata permanenza prolungata presso la struttura di pronto soccorso.

Occorre prestare attenzione perché il certificato redatto non può produrre effetti assicurativi e va considerato nullo per anomalia insanabile qualora non riporti i dati normalmente richiesti: nominativo del lavoratore, diagnosi e prognosi, intestazione, data del rilascio, timbro e firma del medico, nonché l’abituale domicilio del lavoratore ed eventualmente il diverso temporaneo recapito per consentire eventuali controlli, come previsto dalla legge. Per completezza, relativamente alle nuove procedure diagnostiche e/o terapeutiche complesse e integrate effettuate a livello ambulatoriale (DSA – Day Service Ambulatoriale e CSM – Centro di Salute Mentale) viene fatto un rimando, ricordando che è sufficiente anche un’unica certificazione del curante che attesti la necessità di trattamenti ricorrenti comportanti incapacità lavorativa e che li qualifichi l’uno ricaduta dell’altro. Infine, è opportuno ricordare che qualora la struttura sanitaria rilasci un certificato in modalità cartacea, il lavoratore deve inviare all’INPS il certificato di diagnosi e al datore l’attestato di malattia, entro 2 giorni dal rilascio, secondo i canali tradizionali.

 

NASpI – compatibilità con il rapporto di lavoro intermittente

L’INPS con il messaggio 16 marzo 2018, n. 1162 ha analizzato il rapporto di compatibilità tra indennità di NASpI e la titolarità di un rapporto di lavoro intermittente. In particolare, viene espressamente prevista la decadenza dalla prestazione di NASpI qualora il percettore dell’indennità si rioccupi con un rapporto di lavoro subordinato, anche di tipo intermittente, di durata iniziale pari o inferiore a 6 mesi e che ecceda il limite del semestre per effetto di successive proroghe e riassunzioni.

 

Cigs – contributo addizionale: esonero per le imprese in procedure concorsuali

Il Ministero del Lavoro con la circolare 16 febbraio 2018, n. 4 al “fine di dirimere problematiche applicative riscontrate” ha individuato, per le imprese in procedura concorsuale che si avvalgono degli interventi di Cigs, la decorrenza dell’esonero dal versamento del contributo addizionale. L’esonero dal versamento del contributo addizionale può decorre: -a partire dal giorno della pubblicazione della sentenza dichiarativa ossia dal deposito della sentenza presso la cancelleria del giudice da cui è stata pronunciata, in caso di fallimento con esercizio provvisorio (art. 16, legge fallimentare); – a partire dal giorno in cui viene emesso il decreto di ammissione alla procedura concorsuale, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale o concordato in bianco (art. 163 e art. 161, c. 6, legge fallimentare); – dalla pubblicazione degli accordi di ristrutturazione del debito presso il registro delle imprese (art. 182, legge fallimentare); – a partire dal giorno dell’ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, fermo restando l’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio dell’impresa da parte dell’autorità che vigila sulla liquidazione (art. 195, Regio decreto n. 267/1942); – a partire dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, in caso di amministrazione straordinaria con autorizzazione all’esercizio di impresa.

L’Inps in conformità alle indicazioni del Ministero del Lavoro potrà esonerare l’impresa dal versamento del contributo addizionale, dalla data del provvedimento dichiarativo o dalla data di ammissione alla procedura concorsuale, fermo restando l’istruttoria in capo all’istituto sulla base della documentazione fornita dall’azienda.

 

TFR al Fondo tesoreria – versamenti in mancanza dell’obbligo contributivo

L’INPS con la circolare n. 38 del 1/3/2018 ha fornito le istruzioni per la regolarizzazione nel caso di avvenuto versamento del Tfr al Fondo Tesoreria da parte di aziende non in possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione allo stesso. In particolare si fa riferimento alle aziende che: 1). non risultano in possesso del codice di autorizzazione “1R” e che non sembrano avere il requisito dimensionale per l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria. Per queste aziende l’Inps ha inibito, da giugno 2016, l’invio di Uniemens con versamento del Tfr al Fondo; 2). sono in possesso del codice di autorizzazione “1R”, ma che, sulla scorta degli esiti delle rilevazioni automatizzate, non sembrano avere il requisito dimensionale per l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria.

A tal proposito, l’Istituto sta procedendo, in collaborazione con le imprese interessate, ad effettuare gli ulteriori accertamenti, la cui conclusione è prevista per maggio 2018, preordinati a verificare la regolare costituzione del rapporto contributivo ed, eventualmente, a revocare il codice “1R

Richiedi informazioni verrai contattato nel piu’ breve tempo possibile











    No



    INFORMATIVA PRIVACY

    Ai sensi del GDPR 679/19 (REGOLAMENTO EUROPEO) si informa che i Suoi dati vengono raccolti al fine di adempiere, prima della conclusione del contratto, a Sue specifiche richieste. I dati saranno elaborati tramite strumenti manuali, informatici e telematici. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. I dati non saranno oggetto di diffusione, ma potranno essere comunicati alle società del sistema CNA Rimini e messi a conoscenza degli incaricati dello specifico ufficio. La si informa dell’esistenza del suo diritto a chiederci l’accesso ai suoi dati personali, di rettifica, di cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento, dei dati che la riguardano, di opporsi al loro trattamento, alla portabilità dei dati.

    Titolare del trattamento è CNA Associazione Territoriale di Rimini, con sede a Rimini, P.le Tosi 4

    Per prendere visione dell’informativa completa chiedere al titolare del trattamento oppure collegarsi su www.cnarimini.it.

    LIBERATORIA DI AUTORIZZAZIONE PER RIPRESE VIDEO-FOTOGRAFICHE

    Durante l’evento vengono effettuate registrazioni audio video e riprese fotografiche, anche di natura ritrattistica, che riprendono il/la sottoscritto/a. Parte del materiale fotografico e video realizzato dalla società potrà essere pubblicato sui siti web aziendali, sulle piattaforme dedicate al web-streaming dell’evento, su riviste o in ogni altro qualsivoglia supporto destinato alla diffusione ed utilizzato a fini promozionali dell’attività svolta dal Titolare, nonché per finalità di riproduzione dell’evento.

    Il sottoscritto/a è stato/a informato/a sul contenuto dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. Tanto premesso, il sottoscritto/a, come sopra identificato/a,

    autorizza,

    CNA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI RIMINI, con sede in P.le Tosi 4 – Rimini (RN) alla detenzione del materiale fotografico e video di cui sopra ed alla utilizzazione del medesimo per la relativa pubblicazione sui siti web aziendali, sulle piattaforme dedicate alla web-streaming dell’evento, su riviste o brochures, o depliant, sui social network e in ogni altro qualsivoglia supporto destinato alla diffusione e utilizzato a fini promozionali dell’attività svolta dal Titolare, nonché per finalità di riproduzione dell’evento, senza aver nulla a pretendere o recriminare.

    Tale autorizzazione è subordinata al mantenimento della massima riservatezza circa i propri dati.

    La presente autorizzazione potrà essere revocata in qualunque momento, inviando la revoca per iscritto con raccomandata A/R al Titolare, presso la sede legale come sopra indicata. La revoca avrà effetto a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata da parte del Titolare che sarà tenuto ad attestare l’avvenuta rimozione delle immagini oggetto di revoca. Resta inteso che la revoca non avrà alcun effetto rispetto ai trattamenti già effettuati e altrettanto dovrà aversi nel caso in cui la cancellazione/la rimozione dei dati sia diventata impossibile o comunque di difficile realizzazione, come per esempio nel caso di salvataggio effettuato da soggetti terzi sui propri pc o altri supporti e la loro pubblicazione su brochures, o depliant.

    Lo/La scrivente solleva il Titolare da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto del materiale fotografico da parte degli utenti dei siti o, comunque, di terzi; con la presente liberatoria il Titolare viene svincolato da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i danni all’immagine o alla riservatezza che esulino dagli obblighi cui è per legge tenuto.

    Fa divieto al Titolare di utilizzare le immagini raccolte secondo modalità che ne pregiudichino la dignità personale e professionale ed il decoro. La posa delle immagini è da considerarsi effettuata in forma del tutto gratuita.