Cassa integrazione- concesse altre 9 settimane.                [articolo 68 ]

La cassa integrazione e l’assegno ordinario FIS per l’emergenza Covid-19 restano fruibili per una durata massima di nove settimane per i periodi compresi dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, con la possibilità, tuttavia, di ottenere altre cinque settimane per le sole aziende che abbiamo interamente utilizzato tutte le nove le settimane precedentemente concesse.

Consumato anche questo periodo, se necessario, si potranno chiedere al massimo ulteriori quattro settimane di trattamento nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Per i soli datori di lavoro dei settori turismo, fiere congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile utilizzare le ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti il 1° Settembre.

Il termine di presentazione della domande di concessione dei trattamenti di integrazione, viene fissato alla fine del mese successivo di inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. L’attuale normativa prevedeva come termine ultimo la fine del quarto mese successivo all’inizio della sospensione o riduzione.

Viene ripristinato l’obbligo di informazione e consultazione sindacale, in precedenza abrogato con la conversione in legge del decreto Cura Italia.

Infine in caso di ricorso all’assegno ordinario del Fondo Integrazione Salariale “FIS”, diventa possibile fruire dell’assegno per il nucleo familiare, pareggiando così le condizioni retributive con i lavoratori che fruiscono di cassa integrazione.

 

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA -NUOVA PROCEDURA                   [articolo 70]

Sono previste novità anche per la cassa in deroga: l’accordo tra il Governo e le Regioni consente ai datori di lavoro di rivolgersi direttamente all’Inps per velocizzare i tempi di erogazione, con l’obiettivo di superare i forti ritardi legati alla tortuosità delle attuali procedure. Come per la cig ordinaria, nel caso di esaurimento delle attuali nove settimane, sono autorizzate ulteriori cinque settimane, per periodi fino al 31 agosto. Potrà inoltre essere autorizzato un ulteriore durata di quattro settimane nel solo periodo dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1/9/2020 a condizione che i medesimi abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.

Per questa fase viene meno il doppio canale che vede coinvolte Regioni e Inps, che rallenta le procedure di pagamento. I periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall’Inps, che riceve dai datori di lavoro, entro 15 giorni dall’inizio della sospensione, la domanda in via telematica con la lista dei beneficiari e le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. L’Inps entro 15 giorni dal loro ricevimento, autorizza le domande e dispone l’anticipazione del pagamento del 40% delle ore autorizzate. Entro i successivi 30 giorni il datore comunicherà i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale che verrà corrisposto ai lavoratori dall’istituto.

Resta invariata l’esclusione della sottoscrizione dell’accordo sindacale per i soli datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

 

INTEGRAZIONE SALARIALE FSBA – ULTERIORI SETTIMANE                  [articolo 71]

Il Decreto Legge ha previsto un rilevante stanziamento economico per il Fondo FSBA. La precedente dotazione di 80 milioni a favore dei Fondi Bilaterali è stata sostituita con quella di 1.100 milioni di euro. A seguito del rifinanziamento, anche per l’integrazione salariale erogata da FSBA per le imprese artigiane, è possibile utilizzare ulteriori complessive 9 settimane di sospensione/riduzione per COVID 19. Anche per FSBA le prime 5 settimane ulteriori potranno essere richieste solo dopo aver effettivamente utilizzato le 9 settimane chieste in precedenza e sono da godere entro il 31.08.2020. Le ulteriori 4 settimane dovranno essere richieste e godute nel periodo dal 1 settembre al 31 ottobre 2020.

 

 

CONGEDI PARENTALI E BONUS BABY SITTER                            [articolo 72]

I congedi parentali per emergenza Covid-19, per i genitori dipendenti, vengono aumentati dai precedenti 15 giorni previsti dal decreto Cura Italia, fino a un massimo di 30 giorni. Ne possono fruire alternativamente i genitori con figli di età non superiore a 12 anni (senza limite di età se sono disabili ed iscritti a scuole o centri diurni), a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il genitore lavoratore percepirà un’indennità a carico INPS pari al 50% della retribuzione. Il congedo potrà essere fruito fino al 31 luglio 2020.

Gli eventuali periodi di congedo parentale (ex astensione facoltativa post parto) fruiti dai genitori a decorrere dal 5 marzo 2020 sono convertiti nel congedo in argomento con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

La durata del congedo viene estesa a 30 giorni fruibili nel periodo dal 5 marzo al 31 luglio 20230, anche per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS e a quelli autonomi iscritti all’INPS

Per i genitori con figli minori di anni 16 in aggiunta al congedo Covid-19 indennizzato è previsto il diritto di astenersi dal lavoro nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado (DPCM 17/5 – fino al 14/06/20), senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro; a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

In alternativa ai congedi indennizzati per i lavoratori dipendenti e gli iscritti alla gestione separata, viene concessa la possibilità di scegliere la corresponsione di «uno o più bonus» per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza dei figli minori fino a 12 anni; nel limite massimo complessivo di 1.200 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo dal 5 marzo al 31 luglio 2020. La novità prevista dal decreto rilancio riguarda la possibilità di erogare direttamente al richiedente il bonus, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia INPS ed è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

 

PERMESSI RETRIBUITI HANDICAP LEGGE 104/92 -ULTERIORI 12 GIORNATE          [articolo 73]

Il numero di giorni di permesso retribuito, già aumentato di 12 giornate per i mesi di marzo e aprile, viene incrementato di ulteriori 12 giornate complessive usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

Le suddette ulteriori giornate si aggiungono alle tre giornate ordinarie, previste per i singoli mesi di maggio e giugno. Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi della Legge n. 104/1992, con validità comprensiva dei mesi di maggio e giugno 2020, non dovrà presentare una nuova domanda all’INPS. Tale lavoratore può già fruire delle giornate di permesso retribuito ed il datore di lavoro deve considerare valido il provvedimento di autorizzazione già emesso. Mentre il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda all’INPS con le consuete modalità. Le 12 giornate aggiuntive possono essere godute anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei 3 giorni ordinariamente prevista. Oppure possono essere fruite anche mediante frazionamento in permessi orari, come previsto per gli ordinari 3 giorni mensili.

 

 

PERIODI DI SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI                   [articolo 74]

Viene esteso al 31 luglio il termine, sino al quale il periodo di assenza dei lavoratori disabili con gravità, nonché dei lavoratori con una condizione di rischio da immunodepressione, certificate, è equiparato a ricovero ospedaliero ai fini del trattamento economico a carico dello Stato.

 

Blocco licenziamenti per motivi economici                      [articolo 80]

Il Decreto legge proroga, dai precedenti 60 giorni, a 5 mesi, scadenti il 17 agosto, il blocco dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi, e sospende le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso.

Il datore di lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, può revocare il recesso facendo contestualmente richiesta del trattamento di cassa in deroga decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento.

In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

 

Smart working PER I GENITORI                                             [articolo 90]

Fino al 31 luglio, data prevista la fine dello stato di emergenza legata al Covid-19, i lavoratori dipendenti di aziende private con almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, avranno diritto al lavoro agile anche senza gli accordi individuali previsti dalla legge 81/2017, purché questa modalità sia compatibile con le caratteristiche della loro prestazione. I lavoratori potranno utilizzare anche computer personali, se gli strumenti informatici non saranno forniti dal datore di lavoro.

 

Novità per i contratti a termine                                        [articolo 93]

Il Decreto Rilancio prevede che per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è possibile rinnovare o prorogare fino alla scadenza del 30 agosto 2020, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni (causali), altrimenti richieste dalla norma (art.21 del D.lgs. n.81/2015) in situazione di normalità.

Per rinnovo si intende la stipula di un nuovo contratto tra due soggetti che hanno già avuto uno precedente, scaduto, mentre la proroga è lo spostamento in avanti nel tempo della data di scadenza di un rapporto ancora in corso.

La deroga all’inserimento delle causali è applicabile indipendentemente dal ricorso in azienda ad ammortizzatori sociali per le mansioni oggetto del contratto da prorogare o rinnovare.

Rimangono pertanto soggetti all’obbligo della causale i rinnovi dei contratti scaduti prima del 23/02/2020 e le assunzioni ex novo qualora di durata superiore a 12 mesi.

Non vengono derogate le altre condizioni previsti dalla legge, quali la durata massima del contratto a termine (24 mesi), il numero massimo delle proroghe possibili, pari a 4, il rispetto dei limiti numerici previsti dalla legge o dai contratti collettivi, l’applicazione del contributo addizionale per ogni rinnovo, che si applicheranno anche nella fattispecie prevista dal decreto Rilancio.

Nel caso di rinnovo dei contratti, occorrerà rispettare comunque il periodo di stop and go, salvo il caso che questo avvenga per mansioni interessate all’intervento degli ammortizzatori sociali per Covid-19, in applicazione della sospensione del divieto previsto in questi casi introdotta in sede di conversione del decreto “Cura Italia”, che prevede anche la non applicazione della pausa contrattuale in caso di rinnovo dello stesso contratto.

 

Sospensioni pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni [art 152]

Tenuto conto degli effetti economici dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il decreto dispone la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati nel periodo intercorrente tra il 19 maggio, data di entrata in vigore del decreto, e il 31 agosto 2020 dall’agente della riscossione, relativi a stipendi/pensioni e trattamenti assimilati. Pertanto nel suddetto periodo le somme rimangono a disposizione del lavoratore / pensionato debitore.

 

VERSAMENTO DEI TRIBUTI E CONTRIBUTI SOSPESI                                   [articolo 126]

Slittano al 16 settembre i versamenti di imposte e contributi sospese nei mesi di marzo, aprile e maggio per imprese e professionisti colpiti dall’emergenza sanitaria e dalle norme di contenimento in vigore dall’8 marzo scorso. Il pagamento potrà avvenire in unica rata o dilazionato in 4 rate di pari importo a partire dal 16 del mese di settembre.

 

CONGUAGLI DA MODELLO 730 SENZA IL SOSTITUTO D’IMPOSTA           [Articolo159]

Considerata la gravità della situazione economica che sta investendo le imprese, che potrebbe determinare anche l’impossibilità per molti sostituti di effettuare i conguagli derivanti dalla presentazione del modello 730, al fine di evitare un ulteriore danno al contribuente, derivante dalla mancata definizione del conguaglio fiscale da assistenza fiscale, si prevede la possibilità di presentazione del modello 730/2020 nella modalità “senza sostituto” anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio. Se dal modello 730 presentato emerge un debito, il pagamento è effettuato direttamente dal contribuente o dal soggetto che presta l’assistenza fiscale tramite il modello F24. Se invece emerge un credito, il rimborso verrà eseguito dall’Amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale della dichiarazione, successivamente al termine di scadenza previsto per la presentazione del modello 730 (30 settembre 2020).

 

 

SANATORIA LAVORO IRREGOLARE DOMESTICO E IN AGRICOLTURA       [articolo 103]

Il decreto Rilancio prevede due provvedimenti, per regolarizzare il lavoro irregolare in agricoltura, nei servizi assistenza alla persona e domestici e dare la possibilità agli stranieri disoccupati (in precedenza occupati in quegli stessi settori) di regolarizzare il soggiorno in Italia richiedendo un permesso di sei mesi, se quello posseduto è scaduto dal 31 ottobre 2019.

Sono esclusi dalle sanatorie i soggetti con a carico sentenza, anche non definitiva, per reati su immigrazione clandestina e minaccia per l’ordine pubblico.

  • Le sanatorie.
  1. La prima sanatoria riguarda gli occupati irregolari da intendersi sia quelli totalmente in nero e sia quelli «in grigio» (cioè il cui rapporto di lavoro non è tutto dichiarato); interessa sia lavoratori italiani che stranieri.
  2. La seconda sanatoria interessa solo gli stranieri ex lavoratori in Italia, ora disoccupati e residenti irregolarmente, cioè senza valido titolo di soggiorno.

Per gli stranieri l’accesso a entrambe le sanatorie è ammesso soltanto se sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo o se hanno soggiornato in Italia precedentemente a tale data, in forza di dichiarazione di presenza e se, inoltre, dall’8 marzo non si sono allontanati mai dall’Italia.

  • I settori interessati.

Le sanatorie si applicano esclusivamente nei settori:

  1. agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  2. assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
  3. lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Ciò significa che la prima sanatoria (lavoro irregolare) è possibile esclusivamente per rapporti irregolari in uno di tali settori.

Per la seconda sanatoria (regolarizzazione soggiorno), invece, è richiesto che lo straniero richiedente abbia svolto attività in uno di tali settori prima del 31 ottobre 2019.

Tale ultima condizione andrà attestata mediante «documentazione idonea a comprovare l’attività lavorativa svolta… e riscontrabile da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro», individuata con un decreto (da emanarsi entro 10 giorni dall’entrata in vigore del decreto Rilancio).

  • Le domande.

La finestra temporale per presentare domanda di sanatoria è dal 1° giugno al 15 luglio, con modalità da fissarsi per decreto. Diversi invece sono i canali di presentazione.

La domanda di sanatoria dei rapporti di lavoro va presentata:

  1. all’Inps per i lavoratori italiani e per quelli dell’Ue;
  2. allo sportello unico per l’immigrazione per i lavoratori stranieri.

La domanda per la regolarizzazione del soggiorno va presentata alla Questura.

  • Regolarizzazione lavoro.

I datori di lavoro italiani, dell’Ue oppure stranieri con permesso di soggiorno di lungo periodo possono:

  1. concludere un contratto di lavoro dipendente con cittadini stranieri presenti in Italia;
  2. dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri (dell’Ue o extraUe).

Nella domanda il datore di lavoro deve indicare, tra l’altro, la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta con il lavoratore, non inferiore ai minimi Ccnl.

Dall’entrata in vigore del decreto Rilancio sino a chiusura del procedimento di sanatoria sono sospesi, nei confronti di datore di lavoro che ha fatto domanda e lavoratori interessati, i procedimenti sanzionatori anche di carattere finanziario, scale e previdenziale, nonché per ingresso e soggiorno illegale in Italia.

Una volta conclusa la sanatoria con la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la comunicazione obbligatoria di assunzione (la CO) è dichiarata l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi.

La regolarizzazione costa 400 euro per la copertura degli oneri, più un forfait da fissarsi per decreto per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale.

  • Regolarizzazione soggiorno

I cittadini extraue con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo della durata di sei mesi dalla presentazione della domanda.

Se in questi sei mesi il cittadino straniero trova lavoro, riceve la conversione del permesso di soggiorno da temporaneo a motivo di lavoro.

La regolarizzazione costa 160 euro per la copertura degli oneri, più (al massimo) altri 30 euro per la presentazione della domanda alla Questura.

INDENNITÀ PER I LAVORATORI DOMESTICI                                                  [articolo 85]

Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese. Le somme sono riconosciute a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi col datore di lavoro. L’indennità è erogata dall’INPS in un’unica soluzione a seguito di apposita domanda.

 

CONTRIBUTI INAIL A FONDO PERDUTO                                                           [articolo 95]

Il decreto Rilancio prevede per l’Inail uno stanziamento di 403 milioni a favore delle imprese, per finanziare le spese sostenute (o che dovranno affrontare) per l’acquisto di apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, per i dispositivi di sanificazione degli ambienti o i sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi “utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio”.

Sono finanziamenti a fondo perduto cui potranno accedere tutte le imprese, comprese quelle individuali, per un aiuto immediato garantito nel rispetto della Comunicazione Ue sugli aiuti di Stato nell’emergenza Covid-19 di marzo.

L’importo massimo concedibile è di 15mila euro per le imprese fino a 9 dipendenti, 50mila euro per quelle da 10 a 50 dipendenti, e di 100mila euro per le aziende con oltre 50 addetti. Il dl “Rilancio” prevede tra l’altro l’estensione anche al Terzo settore del credito d’imposta (50% fino a un massimo di 20mila euro per ciascun beneficiario) delle spese per la sanificazione degli ambienti lavorativi.

I fondi Inail sono incompatibili con altre agevolazioni previste per questo tipo di spese.

I contributi saranno concessi con procedura automatica, anche in questo caso con trasferimento della dotazione finanziaria ad Invitalia, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall’Istituto.

Ma con l’accortezza che gli acquisti effettuati, per esempio per i dispositivi elettronici e la sensoristica per il distanziamento dei lavoratori, rispetti tutti i criteri di sicurezza adottati dalla autorità.

La dote dei 403 milioni arriva dal bando Isi 2019, vale a dire i fondi elargiti con “click day” primaverile per gli investimenti in sicurezza sui luoghi di lavoro che, quest’anno, è sospeso.

 

DURC – VALIDITA’ PROROGATA AL 15 GIUGNO                                           [articolo 81]

Il nuovo decreto legge Rilancio modifica ancora la proroga della durata dei Durc.

L’articolo 81 del d.l. dispone infatti la proroga fino al 15 giugno della validità dei Durc emessi e aventi la scadenza compresa tra il 31 gennaio e 15 aprile 2020

Viene in questo modo abrogata la norma inserita nella legge 27/2020 entrata in vigore lo scorso 30 aprile, che aveva invece previsto la validità fino al 29 ottobre dei Durc in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio.

Lo hanno precisato anche Inps e Inail, in due note (messaggio n. 2103/2020 e nota 20/5/2020) che illustrano l’art. 81 del decreto Rilancio n. 34/2020.

Alle richieste di verifica di regolarità contributiva presentate dal 16 aprile, invece, si applica la disciplina ordinaria, tra cui la norma che esclude dalla verifica di regolarità tutti gli adempimenti e pagamenti oggetto di una sospensione dei termini fissate dalle norme emergenziali vigenti per il Covid 19. Sulla gestione della verifica della regolarità, l’Inail ricorda che la funzione «Consultazione», oltre ai Durc online in corso di validità, rende disponibili anche quelli per i quali opera la validità prorogata al 15 giugno 2020.

 

SOSPENSIONE OBBLIGHI OCCUPAZIONALI DISABILI LEGGE 68-1999 – [articolo 78]

Il Decreto Rilancio, dispone per ulteriori due mesi la sospensione dell’obbligo di assunzione di disabili, già sospeso per due mesi dal decreto legge 18-2020. Pertanto tali obblighi sono al momento sospesi fino al 17 luglio 2020. La sospensione riguarda tutti i datori di lavoro, a prescindere dal ricorso o meno agli ammortizzatori sociali.

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