Pensione quota 100 – incumulabilità con i redditi da lavoro

L’Inps con la circolare n.117 del 9/8/2019 ha fornito chiarimenti in merito all’incumulabilità della “pensione quota 100” con i redditi da lavoro, nonché chiarimenti relativamente alla valutazione dei periodi di lavoro svolti all’estero e in tema di decorrenza del trattamento pensionistico. La pensione anticipata definita “pensione quota 100” può essere conseguita per il triennio 2019-2021 da coloro che hanno raggiunto un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni. La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal 1° giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Per il conseguimento della pensione quota 100, data l’incumulabilità con i redditi da lavoro, è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente e non anche la cessazione dell’attività di lavoro autonomo. I redditi eventualmente percepiti dallo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo rilevano ai fini della incumulabilità della pensione quota 100 secondo i seguenti criteri e limiti:

i redditi da lavoro autonomo e d’impresa rilevano al lordo delle ritenute erariali ed al netto dei contributi previdenziali e assistenziali; i redditi derivanti da lavoro occasionale rilevano se superiori al limite di 5.000 euro annui. L’incumulabilità della pensione con i redditi di lavoro comporta la sospensione della pensione nell’anno in cui sono percepiti i redditi, purché tali redditi siano riconducibili ad attività lavorativa svolta nel periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico e la data di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia. A tal fine i titolari di pensione sono tenuti a presentare, anche in via preventiva, un’apposita dichiarazione (mod.Quota 100) riguardante lo svolgimento di una qualsiasi attività di lavoro dipendente o autonoma da cui derivino redditi incumulabili con la pensione quota 100, salvo che non si tratti di redditi di importo inferiore a 5.000 euro annui derivanti da attività autonoma occasionale. La circolare INPS indica in via esemplificativa i redditi che rilevano ai fini dell’incumulabilità e i redditi che tassativamente non rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione.

 

Provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale – diritto al rimborso delle somme versate ai fini della revoca del provvedimento in caso di ricorso

Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, gli organi di vigilanza, inclusi quelli delle ASL per gli specifici ambiti di competenza, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata ad una delle seguenti violazioni: a) impiego di personale non risultante da documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; b) gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, specificatamente individuate dalla legge. Il provvedimento può essere revocato da parte dell’organo di vigilanza che lo ha emesso in presenza delle seguenti condizioni: a) regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; b) accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

  1. c) pagamento di una specifica somma aggiuntiva, rispetto alle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti, che può essere versata anche entro 6 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca con applicazione della maggiorazione del 5%, previo pagamento del 25% della somma dovuta.

Avverso i provvedimenti di sospensione è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce ora con la nota prot. 7401 del 12.08.019, che la decadenza del provvedimento di sospensione a seguito dello spirare del termine di 15 giorni entro il quale deve essere adottata una decisione in merito al ricorso amministrativo presentato, non comporta l’annullamento degli gli effetti già maturati dal provvedimento stesso. Ne consegue che in tale ipotesi il ricorrente non ha diritto al rimborso delle somme già versate ai fini della revoca del provvedimento di sospensione.

 

Tutela del lavoro e risoluzione di crisi aziendali – Decreto-legge in vigore

È in vigore dal 5 settembre 2019 il Decreto-legge contenente «disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali». Tra le materie contenute e disciplinate nel Decreto-legge, vi sono le seguenti:

  • Ampliamento delle tutele a favore degli iscritti alla Gestione separata– Per i soggetti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l’indennità giornaliera di malattia, l’indennità di degenza ospedaliera, il congedo di maternità ed il congedo parentale, verranno corrisposti, fermo restando i requisiti reddituali vigenti, a condizione che nei confronti di tali lavoratori risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla gestione separata, nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell’evento o dell’inizio del periodo indennizzabile. Inoltre, l’attuale misura dell’indennità giornaliera di degenza ospedaliera è aumentata del 100%.
  • Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali (a favore dei “rider”, ossia lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore)
  • Requisiti di accesso all’Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata. La DIS-COLL è riconosciuta a coloro che possiedono congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione; b) possano far valere almeno un mese (anziché tre mesi) di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro e fino alla data dell’evento; c) possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà
  • Donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. Il decreto, con l’art. 8, modifica l’articolo 13 della legge n. 68/1999, riguardante il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. Si tratta del fondo al quale i datori di lavoro possono attingere per avere un incentivo in caso di assunzioni di persone con disabilità. La modifica riguarda la possibilità di consentire al Fondo di essere alimentato anche da versamenti volontari provenienti da soggetti privati ed effettuati a titolo gratuito e per puro spirito di solidarietà sociale.

 

NASpI – gestione incremento contributo addizionale dello 0,50% per i contratti a termine

L’INPS con la circolare n. 121 del 6/9/2019 ha comunicato le istruzioni operative per la gestione e per il versamento dell’incremento del contributo addizionale NASpI dello 0,50%, a decorrere dal periodo di competenza 09/2019. Per ciascun lavoratore e per ogni rinnovo di contratto a termine, anche in somministrazione, intervenuto: – nel periodo di competenza corrente 09/2019; – nel periodo arretrato dal 14/7/2018 ad agosto 2019; i datori di lavoro sono chiamati ad effettuare i versamenti ed i connessi adempimenti informativi nella denuncia Uniemens, relativi all’incremento del contributo addizionale dello 0,50%.

 

Provvedimenti per l’occupazione – Bando “#Conciliamo”

Il Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri ha pubblicato un bando dal titolo “#Conciliamo”, allo scopo di finanziare il ricorso allo smart-working, part-time, assunzioni per la sostituzione di lavoratrici assenti per i congedi di maternità, etc., ed altre misure di welfare aziendale. I contenuti del bando sono disponibili al seguente link internet: http://famiglia.governo.it/it/notizie/notizie/avvisi-e-bandi/bando-conciliamo/). Il bando prevede il finanziamento pubblico, per un importo complessivo di 74 milioni di euro, delle aziende che introducono o proseguono specifiche azioni di welfare aziendale, finalizzate a migliorare la vita famigliare dei propri dipendenti e quindi anche la produttività delle imprese.

Possono partecipare imprese, società cooperative e soggetti collettivi (consorzi, gruppi d’impresa, associazione temporanea di scopo), in possesso dei requisiti richiesti dal bando e con almeno 50 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle sedi legali presenti sul territorio nazionale. Per i soggetti collettivi i 50 dipendenti devono essere in forza al capofila. La richiesta di finanziamento per ciascuna iniziativa progettuale deve essere compresa tra un minimo di euro 500.000,00 (cinquecentomila) e un massimo di euro 1.500.000 . Il soggetto proponente deve contribuire al costo del progetto con un cofinanziamento con risorse finanziarie pari ad almeno il 20% del totale dell’importo richiesto (quindi per un minimo di 100.000,00 euro), ovvero con risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dai soggetti proponenti quantificabili nella percentuale suddetta. Le proposte progettuali devono essere presentate, a pena di irricevibilità, entro le ore 12,00 del 15 ottobre 2019, esclusivamente tramite PEC intestata al soggetto proponente o al capofila in caso di soggetti collettivi, all’indirizzo: conciliamo@pec.governo.it unitamente alla documentazione prevista dal bando, protetta da password.

 

Richiedi informazioni verrai contattato nel piu’ breve tempo possibile











    No



    INFORMATIVA PRIVACY

    Ai sensi del GDPR 679/19 (REGOLAMENTO EUROPEO) si informa che i Suoi dati vengono raccolti al fine di adempiere, prima della conclusione del contratto, a Sue specifiche richieste. I dati saranno elaborati tramite strumenti manuali, informatici e telematici. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. I dati non saranno oggetto di diffusione, ma potranno essere comunicati alle società del sistema CNA Rimini e messi a conoscenza degli incaricati dello specifico ufficio. La si informa dell’esistenza del suo diritto a chiederci l’accesso ai suoi dati personali, di rettifica, di cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento, dei dati che la riguardano, di opporsi al loro trattamento, alla portabilità dei dati.

    Titolare del trattamento è CNA Associazione Territoriale di Rimini, con sede a Rimini, P.le Tosi 4

    Per prendere visione dell’informativa completa chiedere al titolare del trattamento oppure collegarsi su www.cnarimini.it.

    LIBERATORIA DI AUTORIZZAZIONE PER RIPRESE VIDEO-FOTOGRAFICHE

    Durante l’evento vengono effettuate registrazioni audio video e riprese fotografiche, anche di natura ritrattistica, che riprendono il/la sottoscritto/a. Parte del materiale fotografico e video realizzato dalla società potrà essere pubblicato sui siti web aziendali, sulle piattaforme dedicate al web-streaming dell’evento, su riviste o in ogni altro qualsivoglia supporto destinato alla diffusione ed utilizzato a fini promozionali dell’attività svolta dal Titolare, nonché per finalità di riproduzione dell’evento.

    Il sottoscritto/a è stato/a informato/a sul contenuto dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. Tanto premesso, il sottoscritto/a, come sopra identificato/a,

    autorizza,

    CNA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI RIMINI, con sede in P.le Tosi 4 – Rimini (RN) alla detenzione del materiale fotografico e video di cui sopra ed alla utilizzazione del medesimo per la relativa pubblicazione sui siti web aziendali, sulle piattaforme dedicate alla web-streaming dell’evento, su riviste o brochures, o depliant, sui social network e in ogni altro qualsivoglia supporto destinato alla diffusione e utilizzato a fini promozionali dell’attività svolta dal Titolare, nonché per finalità di riproduzione dell’evento, senza aver nulla a pretendere o recriminare.

    Tale autorizzazione è subordinata al mantenimento della massima riservatezza circa i propri dati.

    La presente autorizzazione potrà essere revocata in qualunque momento, inviando la revoca per iscritto con raccomandata A/R al Titolare, presso la sede legale come sopra indicata. La revoca avrà effetto a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata da parte del Titolare che sarà tenuto ad attestare l’avvenuta rimozione delle immagini oggetto di revoca. Resta inteso che la revoca non avrà alcun effetto rispetto ai trattamenti già effettuati e altrettanto dovrà aversi nel caso in cui la cancellazione/la rimozione dei dati sia diventata impossibile o comunque di difficile realizzazione, come per esempio nel caso di salvataggio effettuato da soggetti terzi sui propri pc o altri supporti e la loro pubblicazione su brochures, o depliant.

    Lo/La scrivente solleva il Titolare da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto del materiale fotografico da parte degli utenti dei siti o, comunque, di terzi; con la presente liberatoria il Titolare viene svincolato da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i danni all’immagine o alla riservatezza che esulino dagli obblighi cui è per legge tenuto.

    Fa divieto al Titolare di utilizzare le immagini raccolte secondo modalità che ne pregiudichino la dignità personale e professionale ed il decoro. La posa delle immagini è da considerarsi effettuata in forma del tutto gratuita.